Un militare chiede se in caso di trasferimento seguito ad una indicazione data dallo stesso – nell’ambito delle sedi prescelte – alla FF.AA. che in tal senso lo abbia sollecitato spetti comunque l’indennità di trasferimento.

In tal caso soccorre da ultimo una recente pronuncia del Tar Catania:

La domanda con cui il militare esprime la disponibilità all’assegnazione ad una sede di servizio può non essere incompatibile con la natura di “trasferimento d’autorità”, allorchè la domanda medesima sia “sollecitata” dall’Amministrazione e non risponda ad un’iniziativa del dipendente, riconoscendo conseguentemente in tali casi il diritto a percepire l’indennità di trasferimento di cui alla legge n. 100 del 10 marzo 1987.

T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 12/05/2011, n. 1196

Corte cost. Sent., 29/10/2009, n. 273
CORTE COSTITUZIONALE
Eccezioni di legittimità costituzionale
in genere
REATO MILITARE
Reati militari – Diffamazione militare – Possibilità per l’accusato di provare, a sua discolpa, la verità o notorietà dei fatti attribuiti alla persona offesa quando questa sia un pubblico ufficiale e l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto determinato inerente all’esercizio delle funzioni (ex art. 596, terzo comma, numero 1), e quarto comma, cod. pen.) – Mancata previsione – Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai soggetti imputati dell’analogo reato comune – Illegittimità costituzionale in parte qua

È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con il principio di eguaglianza, l’art. 227 c.p.m.p. nella parte in cui non prevede l’applicabilità anche al delitto di diffamazione militare dell’art. 596, terzo comma, numero 1), e quarto comma, cod. pen.. La diffamazione militare e quella “comune” presentano una piena equivalenza, sotto il profilo sia della condotta che dell’oggettività giuridica del reato, essendo la prima in rapporto di specialità rispetto alla seconda, dalla quale si differenzia solo per la qualità del soggetto agente e della persona offesa. Se questa Corte ha identificato la ratio giustificativa del diverso regime di procedibilità che caratterizza i due crimini nell’interesse eminentemente pubblico della disciplina e del servizio, non vi sono ulteriori apprezzabili ragioni che possano giustificare il diverso trattamento ai fini della causa di non punibilità della cosiddetta exceptio veritatis: infatti, posto che il presupposto di quest’ultima è che l’offeso sia un pubblico ufficiale e che il fatto a questi attribuito inerisca all’esercizio delle funzioni, viene in rilievo un interesse pubblico all’accertamento del fatto che non può che determinare l’estensione di tale strumento probatorio anche al delitto di diffamazione militare.

a cura dell’avv. Massimiliano Strampelli del foro di Roma

Un sottoufficiale chiede al proprio avvocato militare se, venuta meno la causa impeditiva all’inserimento nelle aliquote di avanzamento, possa all’esito del giudizio di idoneità essere promosso con la stessa decorrenza con cui sarebbe stato promosso in assenza di causa impeditiva.

Un risalente orientamento della giurisprudenza amministrativa affermava che il recupero di anzianità potesse concedersi solo quando il sottoufficiale fosse stato giudicato idoneo nella prima tornata conseguente alla riamissione alle valutazioni, non spettando invece alcun recupero di anzianità , quando  lo stesso, riammesso alle valutazioni, venisse giudicato non idoneo e solo in successive tornate conseguisse l’idoneità e la promozione.

Siffatta interpretazione è stata di recente rivista dalla giurrisprudenza dei Tar.

Quindi l’avvocato militare potrà riferire al proprio patrocinato che trova applicazione il regime ordinario dell’art. 37 co. 2 l.212/83 in tema di decorrenza della promozione e recupero dell’anzianità relativa, con la perdita del solo anno relativo al rinnovo del giudizio.

Cass. pen. Sez. I Sent., 14/01/2010, n. 4599
ABUSO DI AUTORITA’ MILITARE
REATO MILITARE

In tema di reati militari, è configurabile il reato di abuso di autorità di cui all’art. 196 c.p.m.p., nel caso in cui il superiore di grado abbia indirizzato agli inferiori espressioni idonee a ledere il loro prestigio e la loro dignità e sempre che l’offesa all’onore sia stata rivolta durante l’attività di servizio attivo, ricorrendo in caso contrario – ossia, nell’ipotesi in cui il fatto sia commesso al di fuori del servizio – l’operatività della clausola di esclusione del reato di ingiuria ad inferiore, prevista dall’art. 199 c.p.m.p. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto integrato il reato di cui all’art. 196 c.p.m.p., essendo l’ingiuria stata rivolta agli inferiori durante il periodo di addestramento ed alla presenza di altri militari in servizio).

Cass. pen. Sez. I Sent., 14/01/2010, n. 4599

Un militare (ufficiale ) all’esito della fase addestrativa viene destinato alla prima sede di servizio.

Mi si chiede se possa beneficiare dell’indennità di trasferimento.

Al riguardo, purtroppo, bisogna far riferimento alla prevalente giurisprudenza amministrativa che afferma che in sede di assegnazione della prima sede di servizio non sia possibile adottare il termine (concetto) di trasferimento.

Soltanto per gli spostamenti successivi dalla prima sede di servizio il militare potrà beneficiare della predetta indennità.

. L’appello è fondato e va pertanto accolto, con integrale riforma della sentenza gravata.

Fondato e assorbente è infatti il motivo di impugnazione mediante il quale l’Amministrazione deduce l’errore di giudizio in cui è incorso il Tribunale, allorché ha ritenuto che il servizio pre ruolo vantato dai sottufficiali ricorrenti sia computabile direttamente ai fini della indennità di buonuscita.

Sostiene al riguardo l’Amministrazione appellante che i servizi prestati dai militari – in ferma volontaria o rafferma – prima dell’immissione in s.p.e. sono sì computabili ai fini della buonuscita, ma solo previo riscatto volontario e versamento di contributi da parte del personale interessato.

2. La questione oggetto della presente controversia è stata sin qui affrontata dalla giurisprudenza amministrativa in modo non univoco.

2.1. La VI Sezione del Consiglio di Stato, con decisioni n 6363 del 2005 e n. 1643 del 2006, ha inizialmente convenuto sulla tesi interpretativa (iscrizione d’ufficio senza versamento di contributi di riscatto) valorizzata dalla sentenza qui impugnata.

Questo indirizzo interpretativo poggia in sostanza sul rilievo che, nella posizione di “ferma” e di “rafferma” dei sottufficiali delle ff.aa., sono riconoscibili i caratteri del servizio continuativo e, conseguentemente, del rapporto di pubblico impiego, con la conseguenza che a norma dell’art. 1 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, detto servizio dà diritto alla iscrizione al fondo di previdenza Enpas, ora Inpdap.

2.2. La IV Sezione invece, con decisioni nn. 3361 e 6660 del 2009, ha ritenuto che ai fini dell’indennità di buonuscita i servizi svolti dai sottufficiali anteriormente all’ingresso in s.p.e. non possono essere considerati direttamente utili, ma necessitano di riscatto contributivo.

Con decisioni nn. 5545, 5547 e 5606 del 2009 la VI Sezione, mutando indirizzo, ha aderito alla tesi ora richiamata (necessità del riscatto contributivo).

Di recente peraltro la stessa VI Sezione, con decisioni nn. 503 e 553 del 2010, è tornata ad affermare che i servizi in questione danno luogo a iscrizione d’ufficio al fondo INPDAP senza versamento di contributi di riscatto.

Per parte sua la giurisprudenza di primo grado risulta inizialmente orientata per l’indirizzo nel cui solco si inserisce la sentenza qui gravata: di recente tuttavia il T.A.R. Lazio ha aderito all’impostazione restrittiva (cfr. ad es. T.A.R. Lazio I Sez. n. 9546 del 2009).

3. In tale complesso contesto di riferimento giurisprudenziale, ritiene questo Collegio che l’impostazione secondo la quale i servizi pre ruolo dei sottufficiali sono utili ex se (senza riscatto) ai fini dell’indennità di buonuscita non può essere condivisa per varie e dirimenti ragioni.

In primo luogo, l’art. 1, d.P.R. n. 1032/1973, nell’individuare i pubblici dipendenti aventi diritto all’indennità di buonuscita, menziona i “i militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo”.

Come è noto, per “servizio permanente” o “continuativo” del militare non si intende qualunque rapporto di servizio, ma solo il servizio permanente effettivo (s.p.e.), che costituisce rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato.

Analizzando l’evoluzione storica del linguaggio tipico dell’ordinamento militare, emerge che la locuzione “servizio continuativo” altro non ha indicato che una diversa denominazione del medesimo rapporto giuridico a tempo indeterminato concernente i gradi più bassi del personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza).

Tanto emerge dal tenore letterale delle seguenti disposizioni: artt. 1 e 2, l. n. 53 del 1989; 68, l. n. 212 del 1983; 1 e 2, l. n. 833 del 1961; 4, l. n. 1168 del 1961.

Per contro il periodo di servizio in ferma prolungata, o ferma breve, o rafferma (istituti del passato, oggi sostituiti dalla ferma volontaria annuale o quadriennale) costituisce un rapporto di servizio a tempo determinato.

Nel caso di specie non è in discussione che si controverta di rapporto di servizio che abbia i connotati del pubblico impiego, tuttavia si tratta di rapporto di pubblico impiego a tempo determinato che il legislatore, nella sua discrezionalità, non ha ritenuto automaticamente computabile al fine dell’indennità di buonuscita, come sul piano testuale si evince appunto dall’art. 1 del d.P.R. n. 1032/1973 sopra richiamato.

Del resto tale previsione trova espressa e chiara conferma nell’art. 5 del D. l.vo n. 165 del 1997, i cui commi 4, 5 e 6, così dispongono:

“4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale.

5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l’amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.

6. I periodi preruolo per servizio militare comunque prestato, nonché quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell’indennità di fine servizio.”.

Nelle disposizioni sopra riportate si fa dunque distinzione tra contribuzione a fini previdenziali e contributi al fine dell’indennità di buonuscita, proprio avendo riguardo alla ferma prolungata e breve, rilevante nel caso di specie.

Mentre, infatti, ai sensi del comma 5, ai fini previdenziali la contribuzione grava sull’amministrazione, invece ai fini dell’indennità di buonuscita tali periodi sono “riscattabili”, ossia l’interessato può vederseli computati solo se versa i contributi volontari.

Infatti la riscattabilità viene riferita dal comma 6 ai servizi preruolo e a quelli utili a fini previdenziali, sicché, sia che si voglia ricondurre la ferma prolungata, quella breve e la rafferma, al servizio preruolo, sia che si voglia ricondurre tali ferme ai servizi utili a fini previdenziali ai sensi del precedente comma 5, comunque ai fini dell’indennità di buonuscita si tratta di periodi riscattabili cioè soggetti a contribuzione volontaria a carico del dipendente, e non a contribuzione a carico dell’Amministrazione.

Né può condividersi la tesi del T:A.R. secondo cui tali ferme sarebbero l’indispensabile canale di accesso al s.p.e., trattandosi di un canale di accesso non unico, e costituendo tali ferme periodi di lavoro a tempo determinato a sé stanti rispetto al s.p.e., e che ben possono concludersi senza il passaggio al servizio permanente effettivo. Proprio per la considerazione che dette ferme sono periodi di lavoro a tempo determinato che possono concludersi senza trasformazione in s.p.e., il legislatore, nella sua discrezionalità, ha considerato tali periodi utili a fini previdenziali con contribuzione a carico dell’Amministrazione, e riscattabili a fini dell’indennità di buonuscita, con contribuzione volontaria a carico degli interessati.

E’ al meccanismo legale che si desume dall’art. 1, d.P.R. n. 1032/1973 e dall’art. 5, D. l.vo n. 165/1997 che nel caso di specie l’INPDAP e il Ministero della difesa si sono correttamente attenuti, posto che, per il periodo di servizio militare volontario anteriore al passaggio in s.p.e., ai militari è stato chiesto il versamento del contributo volontario (c.d. riscatto) ai fini dell’indennità di buonuscita.

4. L’appello va quindi accolto, con assorbimento di ogni altro profilo, sicché, in riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado va respinto.

Le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati in via forfettaria nel dispositivo.

T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, 15-12-2009, n. 1303 Intestazione – PQM Svolgimento del processo e motivi della decisione Con atto notificato il 2 aprile 2004 e depositato il 3 maggio 2004, il sig. A. – Maresciallo Aiutante Superiore dei Carabinieri, in servizio fino al 20 febbraio 2004 presso la Direzione Investigativa Antimafia, Centro operativo di Reggio Calabria – impugna il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa – di numero e data sconosciuti (n. 555/848/PERS. DIA del 20 gennaio 2004)- di revoca, con decorrenza 20 febbraio 2004, della sua assegnazione alla Direzione Investigativa Antimafia e di sua restituzione all’amministrazione di appartenenza e la conseguente assegnazione alla Squadra Comando Nucleo Operativo dei Carabinieri di Reggio Calabria. Impugna pure tutti gli atti infraprocedimentali ed in particolare la nota 13 novembre 2003 n. 125/PERS/1586/2003, della DIA – Ufficio personale, indirizzata al Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, che propone di rimettere il ricorrente nella disponibilità dell’amministrazione di appartenenza, gli appunti decisionali, la nota n. 125/PERS/103/2004 del 19 gennaio 2004 e il messaggio 18 febbraio 2004, di comunicazione della revoca dell’assegnazione alla DIA. Chiede altresì la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno causatogli dall’atteggiamento persecutorio tenuto nei suoi riguardi, mediante emanazione di atti illegittimi. Il Maresciallo A. (in servizio nella Regione Calabria dal 1972 e presso la Dia dal 1992) fa presente di avere più volte inutilmente richiesto – negli ultimi anni – il trasferimento a Messina e di avere al riguardo conferito (15 aprile 2003) con il Dirigente dell’Ufficio del personale della DIA. A seguito di tale colloquio è stata irrogata al ricorrente la sanzione del rimprovero – per aver mantenuto un atteggiamento non formale, suscitando il disappunto del superiore gerarchico – a suo tempo oggetto di impugnazione. Il ricorrente ha poi avanzato richiesta di assegnazione di un alloggio di servizio del complesso Kalamon, che il Direttore del Centro (nota n. 7190 del 23 luglio 2003) ha considerato irricevibile, rilevando che non erano stati pubblicati bandi di gara relativi alla categoria Ispettori. Alla richiesta di accesso avanzata dal ricorrente l’amministrazione ha replicato escludendo il suo interesse all’accesso degli atti relativi alla concessione di alloggi di servizio per la categoria funzionari / ufficiali ed esecutivi. Anche tale diniego è stato oggetto di separata impugnativa. Successivamente, il ricorrente ha ricevuto l’avviso di avvio del procedimento di restituzione all’amministrazione di appartenenza, motivata con il suo cagionevole stato di salute, non compatibile con il servizio presso la DIA. E’ stata da ultimo decisa l’impugnata restituzione del ricorrente all’amministrazione di provenienza, avverso cui Egli fa valere il seguente, articolato, motivo unico: Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e sviamento. Difetto di motivazione. Il provvedimento impugnato sarebbe solo l’ultimo atto di “una serie di persecuzioni cui è stato oggetto il Mar. A. nell’ultimo anno”. Allo stesso è infatti stato negato il trasferimento a Messina, accordato invece ad altri colleghi di pari grado meno anziani. Dopo il colloquio con il Dirigente del personale gli è stato irrogato un rimprovero. La richiesta di assegnazione di alloggio di servizio è stata dichiarata irricevibile e le deduzioni presentate dal ricorrente sul suo stato di salute, non ritenute conferenti ai fini del chiesto trasferimento, sono state utilizzate per disporne la restituzione all’amministrazione di appartenenza. Il ricorrente conclude per l’accoglimento del ricorso, con annullamento degli atti impugnati e condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno da mobbing. Per le amministrazioni intimate si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato ed ha sostenuto, anche con successiva memoria, la piena legittimità dei provvedimenti impugnati, chiedendo la reiezione del gravame. Con istanza di prelievo depositata il 15 marzo 2006, la difesa erariale ha reso noto al collegio che il Maresciallo A. è cessato dal servizio per infermità con decorrenza dal 14 aprile 2005, giusta decreto del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare, II Reparto, V Divisione, n. 2439 del 28 luglio 2005, non impugnato. La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 4 novembre 2009. Va in primo luogo rilevato che la cessazione dal servizio del ricorrente, conseguente all’accertamento medico legale della sua permanente non idoneità al servizio militare incondizionato, determina evidentemente la sopravvenuta carenza di interesse del medesimo alla decisione delle domande impugnatorie avanzate con il presente ricorso. Esse infatti attengono ai provvedimenti che stabiliscono dove il ricorrente debba prestare servizio, sicché il suo successivo collocamento in congedo assoluto esclude che Egli possa trarre beneficio alcuno dall’annullamento dei provvedimenti stessi. Il ricorso in esame va dunque, per la parte che concerne dette domande annullatorie, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 100 cod. proc. civ. La domanda di risarcimento del danno da mobbing, pure avanzata con il presente ricorso, è invece infondata. Occorre al riguardo osservare che il cosiddetto “danno da mobbing” consiste in una condotta del datore di lavoro sistematica e protratta nel tempo, connotata dal carattere della persecuzione, finalizzata all’emarginazione del lavoratore ed idonea a concretare una lesione dell’integrità psicofisica e della personalità del prestatore. La sussistenza di tale lesione scaturisce da una valutazione complessiva degli episodi lamentati dal lavoratore che deve tenere conto, da un lato, dell’idoneità offensiva della condotta datoriale (come desumibile dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione) e, dall’altro, della connotazione univocamente emulativa e pretestuosa della richiamata condotta. Ne consegue che la ricorrenza di un’ipotesi di condotta mobbizzante deve essere esclusa quante volte la valutazione complessiva dell’insieme di circostanze addotte (ed accertate nella loro materialità), pur se idonea a palesare singulatim elementi ed episodi di conflitto sul luogo di lavoro, non consenta di individuare, secondo un giudizio di verosimiglianza, il carattere unitariamente persecutorio e discriminante nei confronti del singolo del complesso delle condotte poste in essere sul luogo di lavoro (C.S., VI, 1 ottobre 2008, n. 4738). E’ quanto si verifica, per l’appunto, nella fattispecie in esame, in cui il ricorrente lamenta in sostanza che l’amministrazione – dopo aver disatteso la domanda di trasferimento e punito con un rimprovero la “vivace” insistenza – ha disposto la sua restituzione al servizio ordinario d’istituto per ragioni di salute, denunciate come pretestuose. Appare in proposito assorbente il rilievo che dette ragioni – poste a base del provvedimento che costituisce la principale “lesione” lamentata dal ricorrente – erano invece realmente sussistenti, tanto che hanno successivamente determinato la cessazione del servizio del Mar. A. per inidoneità permanente (v. sopra), non contestata dall’interessato. Il ricorso in esame, nella parte in cui richiede il risarcimento del danno da mobbing va, quindi, rigettato. Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa

La figura del trasferimento c.d. “discriminatorio” elaborata dai giudici in riferimento al pubblico impiego c.d. “contrattualizzato” è anche applicabile al pubblico dipendente militare.

Se infatti la discriminazione trae origine da un rapporto di lavoro con la FF.AA. trovano applicazione gli artt. 4 co.7, e 4 co. 8 del d.lgs. 215 e 216.

La prova naturalmente secondo il consolidato orientamento compete al ricorrente che dovrà adire il Tar.

Il giudice amministrativo dovrà individuare le ragioni della p.a al fine di valutare la proporzionalità tra la cura dell’interesse pubblico perseguito ed il sacrificio imposto al privato.

Al giudice competono poteri di condanna (inibitorio oltre che ripristinatorio), unitamente alla possibilità di risarcire il “danno non patrimoniale”.

Chiaramente l’annullamento dell’atto illegittimo non costituisce di per sè prova del danno, occorrendo che l’avvocato del militare provi la lesione dell’immagine professionale e dell’integrità fisica ed esistenziale del proprio assistito.

Importante sottolineare infine la natura contrattuale della pretesa azionata ed il relativo regime di prescrizione decennale afferendo la vicenda ai doveri di correttezza che  gravano sul datore di lavoro (militare).

Una recente pronuncia dei giudici contabili rivoluziona la giurisprudenza in materia di danno all’immagine della p.a. e condotta del funzionario pubblico.

Si tratta di un’applicazione coerente dell’art. 17 comma 30 ter del d.l. 78/09 c.d. “decreto anticrisi”.

In precedenza il danno all’immagine non era disciplinato da una legge dello Stato, ed era oggetto di “creazione giurisprudenziale”.

La nuova regolamentazione stabilisce che il giudice contabile può verificare la sussistenza di un danno erariale “d’immagine” della p.a. , solo ove sia accertata con sentenza penale definitiva la responsabilità per un reato contro la pubblica amministrazione.

In questo modo l’appartenente alle FF.AA. che si rivolga all’avvocato militare preoccupato per le conseguenze di una sua condotta posta in essere nell’esercizio delle sue funzioni dovrà necessariamente “procurarsi” una sentenza di assoluzione o proscioglimento : infatti un comportamento gravemente infedele o colpevolmente trasgressivo delle regole, che non incappi nelle maglie del codice penale, non potrà più essere oggetto di valutazione discrezionale del giudice contabile ai fini della condanna per risarcimento del danno erariale.

Una recentissima decisione del Consiglio di Stato in sede plenaria, 29.01.2009 n.1, ha sancito un principio cardine nei rapporti, invero complessi, tra il procedimento penale e quello amministrativo-disciplinare; presupposto ostativo all’attivazione o alla prosecuzione del procedimento disciplinare è l’esercizio dell’azione penale, il che si realizza con la richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio a norma dell’art. 416 c.p.p. e con gli altri atti penal-processuali equivalenti.

Due erano gli orientamenti contrastanti .

La legittimità di una sanzione disciplinare irrogata prima dell’acquisizione della qualità di imputato con la richiesta di rinvio a giudizio del P.m.

La legittimità della sanzione disciplinare irrogata unicamente all’esito del processo penale definito con sentenza passata in giudicato.

La questione peraltro, seppur analizzata in riferimento a personale della polizia di Stato, trattandosi nel caso di specie di dirigente  di pubblica sicurezza è evidentemente per analogia, applicabile anche all’ordinamento militare, trattandosi comunque di principi generali afferenti al pubblico impiego.

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