Una interessante pronuncia della Suprema Corte ha affrontato di recente il problema dell’individuazione del datore di lavoro penalmente responsabile di un infortunio, occorso in ambito militare.

In base al D.M. 1 settembre 1997 ed alle successive circolari esplicative- non soltanto il comandante del reparto (inteso come unita’ produttiva) ma anche un dirigente avente autonomia organizzativa e gestionale può essere ritenuto responsabile; spettano al direttore (o capo ufficio) del servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi sul lavoro, nominato in base alla circolare dello Stato Maggiore della Marina Militare n. 1062/U.E.U. del 1997, gli obblighi incombenti, in via ordinaria, ai sensi dell’art. 9, D.Lgs. n. 626 del 1994 (oggi contemplati dall’art. 33, D.Lgs. n. 81 del 2008), sul Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Cons. Stato Sez. IV, 04/04/2011, n. 2108
FORZE ARMATE
Forze armate, in genere
FORZE ARMATE – Arruolamento

La semplice segnalazione dell’assunzione isolata di sostanze stupefacenti non può, in mancanza di ulteriori elementi negativi, determinare l’assenza del requisito della moralità, ai fini dell’ammissione ad un pubblico impiego (anche militare), perché, costituendo l’assunzione di sostanze stupefacenti illecito di carattere amministrativo, ma non penale, un singolo isolato episodio, non seguito da altre manifestazioni di insofferenza al rispetto dell’ordinamento giuridico, non può fondare ex se il giudizio di inidoneità morale dell’aspirante all’arruolamento, specie se sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo tra l’assunzione ed il reclutamento ed il soggetto fosse minore all’epoca dei fatti (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio – Roma, sez. II, n. 2074/2006).

Cons. Stato Sez. IV, 04/04/2011, n. 2108

In tema di reati contro il servizio militare, la simulazione di infermità prevista dalla seconda parte dell’art. 159 c.p.m.p., che qui interessa, richiede la direzione della condotta e della volontà alla sottrazione temporanea o definitiva ai servizi inerenti allo “status” ricoperto all’interno della organizzazione militare (Cass. sez. 1 n. 458 del 1993, rv. 196315). Ai fini della sussistenza del suddetto reato è poi sufficiente che il militare produca falsi certificati medici per accreditare la fittizia infermità dedotta e lucrare indebitamente le connesse licenze, non essendo neppure necessario che egli insceni i sintomi della patologia dedotta .

Cons. Stato Sez. IV, 15/09/2010, n. 6924
FORZE ARMATE
Avanzamento
(elementi valutabili nel giudizio di)

Gli elementi negativi sui quali può trovare fondamento un giudizio di inidoneità del militare all’avanzamento di cui all’art. 57, D.Lgs. n. 199 del 1995, possono non solo concretarsi in eventuali giudizi finali di insufficienza nelle valutazioni caratteristiche, ma anche ravvisarsi in eventuali condanne penali riportate dall’interessato. Nella fattispecie il militare, pur vantando elementi positivi contenuti nella documentazione personale, risulta di fatto destinatario di una condanna ad una pena detentiva (pari a mesi due e giorni venti di reclusione militare) per il reato militare di violata consegna da parte di militare di servizio, aggravata e continuata. Consegue ai rilievi di cui innanzi la riforma della sentenza del Giudice Amministrativo di primo grado – impugnata dall’appellante Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza in quanto disponeva l’annullamento dei provvedimenti a mezzo dei quali l’appellante Amministrazione riteneva non idoneo il militare all’avanzamento al grado superiore per non aver bene assolto le funzioni del grado – nella parte in cui faceva derivare la illegittimità dello scrutinio ivi impugnato, per asserita violazione del vincolo di discrezionalità tecnica della Commissione, dalla constatazione che l’appellato aveva ricevuto nel corso della carriera giudizi di eccellente e superiore alla media.

Cons. Stato Sez. IV, 15/09/2010, n. 6924

Cons. Stato Sez. IV, 15/09/2010, n. 6924
FORZE ARMATE
Avanzamento
(elementi valutabili nel giudizio di)

Gli elementi negativi sui quali può trovare fondamento un giudizio di inidoneità del militare all’avanzamento di cui all’art. 57, D.Lgs. n. 199 del 1995, possono non solo concretarsi in eventuali giudizi finali di insufficienza nelle valutazioni caratteristiche, ma anche ravvisarsi in eventuali condanne penali riportate dall’interessato. Nella fattispecie il militare, pur vantando elementi positivi contenuti nella documentazione personale, risulta di fatto destinatario di una condanna ad una pena detentiva (pari a mesi due e giorni venti di reclusione militare) per il reato militare di violata consegna da parte di militare di servizio, aggravata e continuata. Consegue ai rilievi di cui innanzi la riforma della sentenza del Giudice Amministrativo di primo grado – impugnata dall’appellante Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza in quanto disponeva l’annullamento dei provvedimenti a mezzo dei quali l’appellante Amministrazione riteneva non idoneo il militare all’avanzamento al grado superiore per non aver bene assolto le funzioni del grado – nella parte in cui faceva derivare la illegittimità dello scrutinio ivi impugnato, per asserita violazione del vincolo di discrezionalità tecnica della Commissione, dalla constatazione che l’appellato aveva ricevuto nel corso della carriera giudizi di eccellente e superiore alla media.

Cons. Stato Sez. IV, 15/09/2010, n. 6924

Corte cost. Sent., 29/10/2009, n. 273
CORTE COSTITUZIONALE
Eccezioni di legittimità costituzionale
in genere
REATO MILITARE
Reati militari – Diffamazione militare – Possibilità per l’accusato di provare, a sua discolpa, la verità o notorietà dei fatti attribuiti alla persona offesa quando questa sia un pubblico ufficiale e l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto determinato inerente all’esercizio delle funzioni (ex art. 596, terzo comma, numero 1), e quarto comma, cod. pen.) – Mancata previsione – Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai soggetti imputati dell’analogo reato comune – Illegittimità costituzionale in parte qua

È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con il principio di eguaglianza, l’art. 227 c.p.m.p. nella parte in cui non prevede l’applicabilità anche al delitto di diffamazione militare dell’art. 596, terzo comma, numero 1), e quarto comma, cod. pen.. La diffamazione militare e quella “comune” presentano una piena equivalenza, sotto il profilo sia della condotta che dell’oggettività giuridica del reato, essendo la prima in rapporto di specialità rispetto alla seconda, dalla quale si differenzia solo per la qualità del soggetto agente e della persona offesa. Se questa Corte ha identificato la ratio giustificativa del diverso regime di procedibilità che caratterizza i due crimini nell’interesse eminentemente pubblico della disciplina e del servizio, non vi sono ulteriori apprezzabili ragioni che possano giustificare il diverso trattamento ai fini della causa di non punibilità della cosiddetta exceptio veritatis: infatti, posto che il presupposto di quest’ultima è che l’offeso sia un pubblico ufficiale e che il fatto a questi attribuito inerisca all’esercizio delle funzioni, viene in rilievo un interesse pubblico all’accertamento del fatto che non può che determinare l’estensione di tale strumento probatorio anche al delitto di diffamazione militare.

a cura dell’avv. Massimiliano Strampelli del foro di Roma

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-09-2010) 15-11-2010, n. 40200
Svolgimento del processo

Con sentenza in data 16/6/2009 il GUP presso il Tribunale Militare di Roma ha condannato R.M., Maresciallo dei Carabinieri effettivo alla Stazione di Foggia San Lorenzo e destinato al trasferimento presso unità della Regione Campania, previo giudizio di prevalenza delle aggravanti sulle riconosciute attenuanti generiche, alla pena di mesi dieci di reclusione militare, con i benefici di legge, nonchè al risarcimento dei danni – da liquidarsi in separata sede – ed alla rifusione delle spese in favore della parte civile, quale responsabile di diffamazione pluriaggravata per avere inviato in data 16/4/2007 al Ministero della Difesa ed al Comandante Generale dell’Arma una missiva nella quale tra le altre considerazioni:

1. era tacciata di inettitudine la condotta del Ten. B. G., com.te il Nucleo operativo del R.O. di Foggia, per avere questi compilato e revisionato le note caratteristiche del M.llo R. là dove opportunità ed obiettività avrebbero consigliato detto ufficiale ad astenersi;

2. era affermato che la decisione assunta dal Ten. col.

C.F.M., comandante provinciale C.C. di Foggia, di procedere al trasferimento provvisorio e quindi definitivo del predetto M.llo R., dissimulava in realtà un intento punitivo nei suoi confronti, in quanto diretta a ridimensionarne le mansioni di ufficiale di P.G. ed in quanto attuata previa minacciosa imposizione ad altro ufficiale, il ten. S., di adottare una sanzione disciplinare pur nella propria incompetenza;

3. era prospettato che i comandanti della Regione Puglia pro tempore (i Generali di Brigata P. e Ro.) avevano avallato con immediatezza, al solo scopo di difendere l’operato dei propri subalterni, i provvedimenti di trasferimento.

Avverso la prima decisione ha proposto appello il difensore del R. articolando distinti specifici profili di gravame.

La Corte Militare di Appello con sentenza del 16/12/2009, depositata il 18/1/2010, ha confermato la dichiarazione di responsabilità dell’imputato limitatamente all’episodio di diffamazione nei confronti del ten.col. C. ed ha, di contro, dichiarato non doversi procedere in ordine alle residue imputazioni (perchè, esclusa l’aggravante del fatto determinato di cui all’art. 227 c.p.m.p., comma 2, difettava il requisito di promovibilità dell’azione costituito dalla richiesta del Comandante di Corpo), conseguentemente determinando la pena di mesi tre di reclusione militare, previa affermazione di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e con la concessione dei benefici di legge. Nella articolata motivazione della sentenza, la Corte Militare ha:

- preliminarmente, escluso la fondatezza della eccezione di incompetenza territoriale formulata con riguardo al locus commissi delicti, affermato – in relazione alla questione di costituzionalità dell’art. 596 c.p. – di voler dare applicazione piena alla decisione della Corte n. 273/2009, negato fondamento alla eccezione di nullità ex art. 546 c.p.p., lett. c);

- negato recisamente che potesse dubitarsi della piena prova della sussistenza del fatto o che il comportamento dell’imputato, diretto a svilire gratuitamente e irragionevolmente la dignità dei superiori, potesse ritenersi coperto dalla scriminante dell’esercizio del diritto di critica;

- affermato che, fatta eccezione dell’episodio di diffamazione relativa alla attribuzione al Ten. col. C. della minacciosa imposizione di una condotta al Ten. S., tutti gli altri episodi contestati potevano ricondursi ad una serie di offensive ma generiche valutazioni negative dei destinatali: così l’addebito al C. di aver dissimulato il fine reale del trasferimento provvisorio (nel quale spiccava la genericità delle motivazioni della scelta dissimulata); così l’addebito al ten. B. di inettitudine e quello, diretto ai Comandanti Regionali p.t., di arbitrio e frettolosità (giudizi negativi indebitamente offensivi ma nei quali difettiva del tutto la possibilità di ammissione di una prova di veridicità del “fatto”);

- conseguentemente escluso la sussistenza della necessaria condizione di promovibilità dell’azione penale, posto che la richiesta del Gen. Ro. in data 29/6/2007 non era riferibile con assoluta certezza alla vicenda della diffamazione contestata al R. ed era comunque invalida, perchè il richiedente, in quanto persona offesa dal reato, non era legittimato alla sua proposizione (essa spettando ad altro Ente superiore alla stregua della sentenza 449/1991 della Corte Costituzionale);

- di contro riconosciuto la sussistenza dell’aggravante ex art. 227 c.p.m.p., comma 2 nell’affermazione per la quale il C. avrebbe minacciato il Ten. S., comandante di Vieste, imponendogli di procedere senza indugio, pur se incompetente, a contestare al R. le infrazioni commesse;

- dissentito dalla valutazione del primo giudice di ritenere le aggravanti prevalenti sulle concesse attenuanti generiche, di contro militando per l’inversa prevalenza sia la scarsa intensità del dolo, sia l’iniziativa di avere prodotto spontaneamente la registrazione della conversazione con l’Ufficiale di Vieste.

La sentenza è stata impugnata sia dal difensore del R., con atto del 17/2/2010, sia dalla parte civile Ten. B. G., con atto dell’1/3/2010.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-10-2010) 17-11-2010, n. 40556
Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. – Con sentenza, deliberata il 24 febbraio 2010 e depositata il 14 aprile 2010, la Corte militare di appello, riducendo la pena inflitta in prime cure (da Euro 2.280) a Euro 1.140 di multa (così convertita la corrispondente sanzione detentiva), ha confermato, nel resto, la sentenza del Tribunale militare di Verona, 4 giugno 2009, di condanna del maresciallo della Aviazione, P.L.D., imputato del delitto di diffamazione, ai sensi dell’art. 227 c.p.m.p., commessa in danno del primo maresciallo C.M. nel (OMISSIS).

I giudici di merito hanno accertato che il giudicabile aveva offeso la reputazione del superiore, il quale abitava in alloggio militare ubicato nel medesimo edificio, mediante lettera inviata ai casigliani, recante l’invito rivolto al C. di non arrecare ulteriormente discredito con i suoi approcci, a scopo sessuale, nei confronti delle donne e contenente la l’asserzione che per tali condotte il sottufficiale era stato denunziato per molestie e per minacce dalle signore importunate.

La condotta diffamatoria si inseriva nel contesto di rapporti conflittuali che opponevano l’imputato, la sua consorte, da un lato, e la persona offesa, dall’altro.

Peraltro difettavano gli estremi della provocazione, in quanto “le asserite molestie e prevaricazioni sessuali, risalivano, stando a quanto riferito dalla signor P. e dall’imputato, parecchio indietro nel tempo e si erano andate consumando nel corso degli anni”; l’ultimo episodio, prossimo al fatto, causa di screzio, era accaduto circa dieci giorni prima “e non aveva aggiunto nulla di significativo”; sicchè la condotta delittuosa era piuttosto frutto “di un covato rancore o di una meditata vendetta”.

In relazione alle censure formulate dall’appellante sui punti del diniego della scriminante della provocazione, della ritenuta giurisdizione militare e della qualificazione del fatto, ai sensi dell’art. 227 c.p.p.m., anzichè ai sensi dell’art. 595 c.p., la Corte di merito ha motivato: non è dimostrato che la “condotta (..) sia stata determinata nella sua immediatezza da un non ben definito stato d’ira”; ricorre la giurisdizione speciale in quanto si tratta “di rapporti penalistici tra militari, anche se afferenti motivi condominiali, lesivi di interessi militari”; la considerazione degli “interessi specifici protetti e tutelati dalla norma penale militare” conforta la qualificazione giuridica ritenuta dal Tribunale, senza che rilevi la (mancanza di) connessione colla disciplina e col servizio militare.

2. – Ricorre per cassazione l’imputato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato ( omissis), mediante atto recante la data dell’8 aprile 2010, depositato il 9 aprile 2010, col quale sviluppa due motivi.

2.1 – Con il primo motivo il ricorrente dichiara di denunziare ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza ed erronea applicazione degli art. 37, 263 e 227 c.p.m.p. e art. 595 c.p., eccependo la carenza di giurisdizione del giudice speciale in favore di quello ordinario.

Il difensore deduce: “genesi e causale della condotta criminosa” derivano dalla “sfera assolutamente privata della controversia” esistente tra il ricorrente e il maresciallo C.; manca ogni attinenza con la “tutela della disciplina e del servizio”; nè sono lesi e, neppure, messi in pericolo “interessi propriamente militari”;

epperò il fatto, da qualificarsi ai sensi dell’art. 595 c.p., appartiene alla giurisdizione penale ordinaria.

2.2 – Con il secondo motivo il ricorrente dichiara promiscuamente di denunciare, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 228 c.p.m.p., comma 2, e art. 599 c.p., comma 2, nonchè mancanza e illogicità della motivazione, opponendo: il giudice di primo grado ha accertato “la sussistenza di continue maldicenze del C. rivolte alla moglie del P.” e, inoltre, che nei giorni precedenti l’imputato aveva raccolto “gli sfoghi e i pianti della moglie”; il requisito della immediatezza della reazione “deve essere inteso in senso relativo”; non è necessario che la reazione sia istantanea; la condotta del giudicabile è etiologicamente connessa “al reiterato comportamento senza dubbio lesivo della regole di civile convivenza” del maresciallo C..

4. – Il ricorso è infondato.

4.1 – La tematica della giurisdizione, agitata del difensore, si risolve nella quaestio juris della definizione giuridica della condotta ascritta al ricorrente e pacificamente accertata dai giudici di merito.

Orbene, ai fini della integrazione del delitto di diffamazione (militare), previsto dall’art. 227 c.p.m.p. la legge non richiede che la condotta delittuosa, descritta nella norma incriminatrice, si caratterizzi ulteriormente per specifici profili di connessione o collegamento con particolari e concreti atti, situazioni o contesti di servizio e disciplina militari.

Il delitto che presenta identità strutturale, quanto al modello oggettivo di condotta, rispetto alla corrispondente fattispecie dell’art. 595 c.p., si distingue per il duplice requisito della necessaria concorrenza della qualità militare di entrambi i soggetti, attivo e passivo, del reato.

Siffatto elemento soggettivo rifluisce, peraltro, sull’oggetto giuridico del reato, individuato (oltre che nella lesione della reputazione della vittima) nel concorrente interesse “alla coesione delle Forze armate” (Cass., Sez. 1, 5 maggio 2008, n. 21863, Poggiali, massima n. 240420).

La ratio è, peraltro, comune ad altri reati militari che presentano identità strutturale del modello di condotta con fattispecie del Codice Penale, quali i delitti di percosse, ai sensi dell’art. 222 c.p.m.p., o di lesione personale ai sensi dell’art. 223 c.p.m.p. (Cass., Sez. 1, 21 gennaio 1994, n. 2792, massima n. 197905).

E in tal senso soccorre, altresì, l’affermazione ricorrente nella giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo la quale nei reati militari “è sempre insita una offesa alla disciplina e al servizio” (sentenze 20 febbraio 1975, n. 42, Campagna; 4 dicembre 1991, Tinelli; 13 luglio 2000, n. 410, Macor; 29 ottobre 2009, n. 273, C).

Conclusivamente nel concorso della qualità di militare in capo all’agente e alla vittima la condotta di diffamazione, in virtù del principio di specialità, integra gli estremi del delitto militare, alla luce del consolidato indirizzo, secondo il quale “quando la materia è regolata in modo specifico dal codice penale militare”, si deve applicare l’ipotesi prevista dal suddetto codice “con conseguente attribuzione della giurisdizione al giudice militare” (Cass., Sez. 1, 8 maggio 2000, n. 6676, D’Agostino).

4.2 – In ordine alla postulata esimente speciale della provocazione, la Corte premette che non sono denunciabili con il ricorso per cassazione “i vizi della motivazione nelle questioni di diritto affrontate dal giudice di merito in relazione alla argomentazioni giuridiche delle parti” (Cass., Sez. 5, 22 febbraio 1994, n. 4173, massima n. 197993), in quanto o le medesime “sono fondate, e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) da luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge; ovvero sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all’art. 619 c.p.p., comma 1, che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta” (Cass., Sez. 1, 17 dicembre 1991, n. 4931, massima n. 188913).

4.3 – Nella esclusione della provocazione non è ravvisatale il vizio della violazione di legge:

- nè sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all’operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell’accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);

- nè sotto il profilo della erronea applicazione, avendo esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, nè, oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato.

Peraltro lo stesso ricorrente, col richiamo (adesivo) della motivazione del Tribunale Militare il quale ha accertato che l’imputato si determinò a diffondere la lettera diffamatoria (dopo ben dieci giorni dall’ultimo screzio) “anche (a cagione delle) insistenze della moglie” (v. la sentenza p. 14, testualmente riportata in parte de qua nel secondo motivo di ricorso), rappresenta una situazione psicologica di maturazione della determinazione delittuosa evidentemente inconciliabile con lo stato di ira.

4.4 – Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-10-2010) 18-11-2010, n. 40811
Motivi della decisione

3. – L’impugnazione proposta nell’interesse del M. è basata su motivi infondati e va quindi rigettata. Tutte le censure sviluppate in ricorso, nelle loro poliformi articolazioni, si risolvono, infatti, nella sostanziale riproposizione nel presente giudizio di legittimità, di argomentazioni difensive già esaminate e disattese dai giudici di merito con un apparato motivazionale che, sebbene scabro deve ritenersi comunque esente da vizi logici o giuridici.

Incongrue si rivelano in particolare, le deduzioni difensive del ricorrente, che muovendo dal pur fondato rilievo che le frasi minacciose nei confronti dell’inferiore in grado non erano state pronunciate dall’imputato, come ipotizzato inizialmente, al fine di occultare ulteriori illeciti a lui contestati, risultati in effetti insussistenti, intendono da ciò far discendere anche l’ulteriore circostanza, esclusa dai giudici di merito con valutazione sintonica, che il fatto contestato sarebbe stato commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare.

Ed invero ineccepibilmente il giudice di secondo grado, sia pure attraverso una non illegittima motivazione per relationem, ha ritenuto che nel caso di specie non ricorressero gli estremi della causa di esclusione del reato prevista dall’art. 199 c.p.m.p., secondo cui il reato di minaccia non è configurabile quando il fatto illecito è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, ove si consideri che le frasi ingiuriose pronunciate dal ricorrente, come evidenziato dal giudice di primo grado, “si riferivano pur sempre a vicende attinenti al servizio (asserita risposta impropria di R. o suo mancato saluto in luogo militare, ovvero frasi volgari dirette al M. nell’ambito del servizio e notate da altri)”.

Ciò che invero ha rilievo, per stabilire se le frasi proferite dal maresciallo M. all’indirizzo del caporale R., si possano considerare lesive dell’interesse tutelato dal reato di minaccia ad inferiore con ingiuria, contrariamente a ciò che si sostiene nel ricorso, non è affatto la circostanza che le stesse non fossero dirette a costringere l’inferiore a commettere un atto contrario ai propri doveri, e neppure il rilievo che le frasi ingiuriose siano state comunque pronunciate sul comune luogo di servizio del soggetto attivo del reato e della persona offesa (lo stabilimento balneare militare), quanto la circostanza, riconosciuta anche in ricorso, che le frasi incriminate sono state pronunciate in relazione ed a causa di un comportamento tenuto in servizio dall’inferiore, ritenuto censurabile disciplinarmente ed offensivo. In tale contesto, giustamente la Corte militare di appello ha ritenuto, in sostanziale adesione all’interpretazione dell’art. 199 c.p.m.p. data dalla Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 367/2001 n. 45, che la frase minacciosa pronunciata non potesse ritenersi del tutto avulsa dal contesto militare e 2. priva di collegamenti con il rapporto gerarchico inerente il servizio svolto dall’autore del fatto, sebbene il caporale R., come dedotto, non fosse alle dirette dipendenze del maresciallo M..

4. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616 c.p.p., in ordine alla spese del presente procedimento.

Cass. pen. Sez. I Sent., 14/01/2010, n. 4599
ABUSO DI AUTORITA’ MILITARE
REATO MILITARE

In tema di reati militari, è configurabile il reato di abuso di autorità di cui all’art. 196 c.p.m.p., nel caso in cui il superiore di grado abbia indirizzato agli inferiori espressioni idonee a ledere il loro prestigio e la loro dignità e sempre che l’offesa all’onore sia stata rivolta durante l’attività di servizio attivo, ricorrendo in caso contrario – ossia, nell’ipotesi in cui il fatto sia commesso al di fuori del servizio – l’operatività della clausola di esclusione del reato di ingiuria ad inferiore, prevista dall’art. 199 c.p.m.p. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto integrato il reato di cui all’art. 196 c.p.m.p., essendo l’ingiuria stata rivolta agli inferiori durante il periodo di addestramento ed alla presenza di altri militari in servizio).

Cass. pen. Sez. I Sent., 14/01/2010, n. 4599

Iscriviti

Get every new post delivered to your Inbox.