infortuni sul lavoro e responsabilità del Comandante militare
ottobre 21, 2011
Una interessante pronuncia della Suprema Corte ha affrontato di recente il problema dell’individuazione del datore di lavoro penalmente responsabile di un infortunio, occorso in ambito militare.
In base al D.M. 1 settembre 1997 ed alle successive circolari esplicative- non soltanto il comandante del reparto (inteso come unita’ produttiva) ma anche un dirigente avente autonomia organizzativa e gestionale può essere ritenuto responsabile; spettano al direttore (o capo ufficio) del servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi sul lavoro, nominato in base alla circolare dello Stato Maggiore della Marina Militare n. 1062/U.E.U. del 1997, gli obblighi incombenti, in via ordinaria, ai sensi dell’art. 9, D.Lgs. n. 626 del 1994 (oggi contemplati dall’art. 33, D.Lgs. n. 81 del 2008), sul Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
reato di diserzione e ricovero in ospedale militare
ottobre 21, 2011
Il reato di diserzione impropria si configura- a mente dell’art. 148 c.p.m.p. – quando il militare legittimamente assente dal servizio – non si presenta nei cinque giorni successivi a quello prefissato.
Nel caso di ricovero in un ospedale militare dunque il militare è da considerarsi certamente assente, e legittimamente, dal servizio.
In un caso recente – un militare – dimesso dall’istituto ospedaliero militare riprendeva servizio il giorno dopo – per un breve lasso di tempo ( orario) salvo poi non rientrare in caserma il giorno dopo.
Nel caso di specie , si deve evidenziare, come la condotta possa integrare ( così è stato affermato dalla giurisprudenza militare) il diverso reato di diserzione propria, essendosi di fatto allontanato senza autorizzazione e non avendo fatto rientro nei cinque giorni successivi.
In tale caso – inoltre – l’errato convincimento di esonero dal servizio militare si risolve in ” ignoranza dei doveri militari” e, quindi, non invocabile da parte del militare.
adempimento del dovere: errore inescusabile della legge penale se l’ordine costituisce manifestamente reato
ottobre 18, 2011
Un Ufficiale dell’Esercito chiede al suo avvocato militare le conseguenze circa l’ottemperanza ad un ordine del suo superiore costituente reato.
Invero,secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte non è applicabile la causa di giustificazione dell’adempimento di un dovere nel caso in cui il militare abbia agito in esecuzione di un ordine, impartitogli dal superiore gerarchico, avente ad oggetto la commissione di un reato, in quanto, per scriminare, l’ordine deve attenere al servizio e non eccedere i compiti d’istituto; in caso di ordine costituente un reato, non solo il militare di grado inferiore può opporre legittimamente il rifiuto, ma ha anche il dovere di non darvi esecuzione e di avvisare immediatamente i superiori. In definitiva anche nella gerarchia militare, dove esiste l’obbligo della più stretta e pronta obbedienza, la palese criminosità dell’ordine costituisce un limite all’obbedienza. La L. n. 382 del 1978, art. 4 recante norme di principio sulla disciplina militare, vigente all’epoca dei fatti (attualmente abrogato dal D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2268 recante disposizioni sull’ordinamento militare), disponeva che gli ordini conformemente alle norme in vigore dovevano attenere alla disciplina riguardante il servizio e non eccedere i compiti d’istituto e che in ogni caso il subordinato poteva rifiutare l’esecuzione di un ordine che costituiva manifestamente un reato.
Anzi in tale caso aveva il dovere di informare immediatamente i superiori. Anche a seguito dell’abrogazione della L. n. 382 del 1978 il militare non è tenuto ad eseguire ordini costituenti reato.
Non sussistendo oggettivamente i presupposti per la ricorrenza della scriminante dell’adempimento di un dovere non si può parlare neppure di esimente putativa perchè l’erronea convinzione dell’esistenza dell’esimente si tradurrebbe in ignoranza della legge penale .
peculato militare (art. 215 c.p.m.p.): uso autovettura di servizio per scopi personali
settembre 8, 2011
Una questione che assume particolare rilevanza – per i gravi risvolti penali – è quella se integri il reato di peculato militare (art. 215 c.p.m.p.) - la condotta di abuso delle autovetture di servizio.
Nel caso di specie un militare dell’Arma cc aveva usato l’autovettura di servizio per portare il proprio figlio a scuola.
A prescindere da ogni rilievo circa la sussistenza della giurisdizione ordinaria per altre ipotesi di reato come il peculato per distrazione, rimane comunque fermo il principio che non ogni uso episodico dell’autovettura integri reato.
Nel caso di specie , infatti, un uso ” momentaneo” e comunque sporadico del mezzo, senza che ciò abbia comportato un significativo danno patrimoniale per l’Amministrazione ( impiego di risorse e consumo di carburante) non assume rilievo penale, dovendo il militare – secondo l’ultima e preferibile giurisprudenza di legittimità – andare assolto perchè il fatto non sussiste.
abuso nel lavoro delle officine o laboratori militari
settembre 7, 2011
Una particolare forma di peculato è prevista e sanzionata dall’art. 136 c.p.m.p.: infatti la norma prescrive che ” il militare addetto alle officine o ad altri laboratori militari che, contro le disposizioni dei regolamenti , o gli ordini dei superiori o dirigenti, vi lavora o vi fa lavorare per conto proprio o di altri, è punito con la reclusione sino a due anni”.
Si tratta di un’ipotesi speciale di peculato del militare che può avere ad oggetto solo l’indebito utilizzo – per fini non istituzionali – di laboratori o officine militari.
Tuttavia l’entità della pena e la tipologia di reato escludono – a differenza del peculato militare – il rischio di qualsivoglia rimozione dal grado non essendo contemplata dalla norma – ne tantomeno dall’art. 33 c.p.m.p. tale sanzione.
Un militare addetto al servizio di armeria è indagato per il reato di cui all’art. 120 c.p.m.p. ( violata consegna) per aver omesso la registrazione del movimento armi.
Recatosi dall’avvocato militare chiede un parere circa la configurabilità del reato non avendo avuto – in relazione al servizio per cui fu comandato – alcuna istruzione specifica, pur essendo certamente in vigore – e non conosciute per suo difetto – le consegne circa il registro in oggetto.
Il principio che la ignoranza della legge non scusa – nel caso in questione – non è pertinente.
Infatti , per integrare il reato di violata consegna non è sufficiente che un servizio sia regolato in astratto da una normativa ( la consegna appunto) ma è necessario aver impartito – per il tramite del superiore – una specifica istruzione in relazione al servizio concreto.
Così il militare andrà esente da penale responsabilità pur potendo incorrere – certamente – in sanzione disciplinare.
Investimento, incaglio , avaria di nave o aereomobile
settembre 7, 2011
Un militare, comandante della nave, è indagato per aver danneggiato colposamente il mezzo durante la navigazione.
Recatosi dall’avvocato militare chiede di sapere se è imputabile ai sensi dell’art. 107 – 108 c.p.m.p. ( investimento, incaglio o avaria di navi).
Nel caso di specie l’accusa non è fondata: infatti il reato è unicamente integrato ove il danno abbia comportato uno o più degli eventi previsti dalla norma ( l’avaria, l’incaglio ecc.ecc.).
La mancata esposizione a pericolo della navigazione, eventualmente, potrà comportare l’imputazione per il diverso reato p.e.p. dall’art. 167 c.p.m.p. ( distruzione di opere militari) punibile eventualmente anche in forma colposa per negligenza, imprudenza ed imperizia.
Un caso di qualche anno fa – prima dell’abolizione della leva obbligatoria – torna prepotentemente di attualità.
Un militare (graduato) denunciò di essere stato oggetto delle attenzioni omosessuali del Comandante.
In particolare, insieme ad altri militari ( che non avevano denunciato) era stato indotto a sottoporsi ad una serie di test a sfondo sessuale e ad una serie di servizi fotografici allusivi a sfondo chiaramente sessuale.
Il dibattimento aveva dimostrato che addirittura ( c.d. sindrome di “stoccolma) tra il Comandante ed alcune delle reclute vi era stato un vero e proprio consenso a tali atti di iniziazione.
Anche in altri analoghi processi aventi ad oggetto episodi di ” nonnismo” gli imputati si difesero invocando la scriminante del consenso dell’avente diritto.
La materia del diritto penale militare – ed in particolare i reati contro il servizio e la disciplina quali appunto l’abuso di autorità con violenza o minaccia – non contemplano la possibilità di disporre di interessi pubblici.
In questi casi infatti i tribunali militari non hanno riconosciuto alcun valore al consenso del militare subordinato.
La tematica dell’abuso di autorità – ritiene chi scrive – è destinata a tornare di attualità in tutti quei casi in cui , la violenza esercitata dal superiore per motivi – comunque riconducibili alla disciplina ed al servizio – si manifesti anche con atti di ” iniziazione” sessuale ( magari eterosessuale) in relazione ai quali non si potrà certo invocare il consenso dell’avente diritto.
Peraltro in tali casi, potendosi ragionevolmente ritenere che verrà contestato dal P.m il reato di violenza sessuale ( anche in forma lieve), questo e la giurisdione ordinaria, finirà inevitabilmente – come reato più grave – per attrarrre ogni ipotesi di reato militare ” svuotando” ulteriormente i tribunali militari.
diserzione ed inidoneità al servizio
luglio 27, 2011
Un militare è da tempo in licenza per gravi motivi di salute.
A seguito dell’invito della Commissione Medica Ospedaliera a presentarsi per l’accertamento dell’idoneità al servizio omette di presentarsi non dando alcuna plausibile giustificazione.
Recatosi dall’avvocato militare – avendo saputo in via informale di un’informativa inoltrata alla Procura militare- chiede di sapere le conseguenze penali della sua condotta.
In astratto due sono i reati ipotizzabili in via alternativa: disobbedienza (art.173) o diserzione ( art. 148).
Nel caso di specie , la mancata presentazione entro i cinque giorni successivi integrerebbe il reato di diserzione come già riconosciuto dalla giurisprudenza.
Nel caso di una presentazione ( entro i cinque giorni) ma comunque successiva appare invece insostenibile l’ipotesi del reato di disobbedienza: infatti per integrare il reato è necessario un rifiuto espresso – inequivoco – all’esecuzione dell’ordine .
Ove invece tale assenza, sia dovuta a leggerezza o comunque ad una certa ” indolenza ” nell’esecuzione dell’ordine potrà al più configurarsi un illecito disciplinare
Nel caso di specie
Un militare che aveva espresso delle dure critiche nei confronti dell’operato di un superiore per manifesta inadeguatezza in presenza di altri militari viene rinviato a giudizio per il reato di diffamazione militare.
Chiede, al proprio avvocato militare, se è incorso in un reato militare; al riguardo si può osservare – riportando una recente pronuncia della Corte di Cassazione quanto segue:
“In tema di diffamazione, le critiche di scarsa professionalità e inadeguatezza pubblicamente rivolte a un pubblico ufficiale, sempre che non abbiano modalità e contenuti insultanti, esprimono giudizi di valore attingenti l’agire pubblico del destinatario e sono pertanto di per sé dotate del carattere della continenza. (Fattispecie relativa a diffamazione militare erroneamente ritenuta dal giudice di merito per la sola circostanza della pubblicazione di alcuni manifesti, nella città sede del corpo militare di appartenenza dell’agente e del superiore dichiaratamente offeso dal reato, che facevano riferimento a “inaudite prevaricazioni” e al mancato rispetto delle leggi perpetrati dall’ufficiale presunto diffamato)”.